Art. 8.
(Norme di sicurezza).

      1. Le imprese subacquee e iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle

 

Pag. 9

norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle prescrizioni di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché delle prescrizioni stabilite dalla presente legge; le stesse rispondono in solido, in caso di inosservanza delle predette norme e prescrizioni con gli operatori subacquei e iperbarici di cui si avvalgono o che sono loro dipendenti.
      2. Gli operatori subacquei e iperbarici che esercitano la propria attività a titolo di imprenditore individuale e i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 7 sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento teorico-pratico con particolare riguardo alle innovazioni di tecniche di supporto cardio-respiratorio avanzato e nell'ambito della sicurezza.
      3. Le imprese subacquee e iperbariche sono tenute a garantire agli operatori subacquei e iperbarici loro dipendenti la frequenza dei corsi di cui al comma 2.
      4. È demandato alle regioni il compito di definire le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.